Trattato›Capo I
Art. 1
Scopo
In vigore dal 12 giu 2010
Allegato
TRATTATO
Tra il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica Portoghese,
per l'istituzione della
Forza di Gendarmeria Europea EUROGENDFOR
il Regno di Spagna,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Italiana,
il Regno dei Paesi Bassi
e
la Repubblica Portoghese,
qui di seguito denominati le "Parti",
Vista la Dichiarazione di Intenti su EUROGENDFOR, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004;
Visto il Trattato del Nord Atlantico, firmato a
Washington il 4 aprile 1949;
Vista la Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945;
Visto l'Accordo tra le Parti al Trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze, firmato a Londra il 19 giugno 1951;
Visto il Trattato dell'Unione Europea emendato dal Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001;
Visto l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975;
Visto l'Accordo tra gli Stati membri dell'Unione Europea relativo allo statuto del personale militare e civile distaccato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, dei quartieri generali e delle forze che possono essere messi a disposizione dell'Unione Europea nel quadro della preparazione e dell'esecuzione delle missioni di cui all', comma 2, del Trattato dell'Unione Europea, ivi comprese le esercitazioni, e del personale militare e civile che gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea per operare in tale contesto, firmato a Bruxelles il 17 novembre 2003;
Al fine di contribuire allo sviluppo dell'Identità Europea di Sicurezza e Difesa e rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e di Difesa comune;
concordano quanto segue:
Scopo
1. Il presente Trattato ha lo scopo di costituire una Forza di Gendarmeria Europea operativa, pre-organizzata, forte e spiegabile in tempi rapidi, composta unicamente da elementi delle forze di polizia a statuto militare delle Parti, al fine di eseguire tutti i compiti di polizia previsti nell'ambito delle operazioni di gestione delle crisi.
2. Il presente Trattato definisce i principi fondamentali relativi agli obiettivi, allo statuto, alle modalità organizzative e all'operatività della Forza di Gendarmeria Europea, qui di seguito denominata EUROGENDFOR o EGF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-1