Trattato›Capo VI
Art. 16
16 / 47Uniformi e armi
In vigore dal 12 giu 2010
Uniformi e armi
1. Il personale di EUROGENDFOR indosserà la propria uniforme, secondo i rispettivi regolamenti nazionali. Il Comandante EGF potrà, ove opportuno, stabilire procedure specifiche.
2. Il personale di EUROGENDFOR può detenere, portare e trasportare armi, munizioni, altri sistemi d'arma ed esplosivi, a condizione di essere autorizzato a farlo in base agli ordini ricevuti e conformemente alle leggi dello Stato ospitante e dello Stato ricevente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-16