Trattato›Capo VII
Art. 21
Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi
In vigore dal 12 giu 2010
Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi
1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti.
2. Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela.
In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR.
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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