TrattatoCapo VII

Art. 21

Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi

In vigore dal 12 giu 2010
Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi 1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti. 2. Le autorità delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1 senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della Forza EGF. Tale consenso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminerà con attenzione qualsiasi richiesta di autorizzazione inoltrata dalle autorità delle Parti per entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR. 3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilità degli archivi si estenderà a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati nel territorio delle Parti.
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Inviolabilità dei locali, degli edifici e degli archivi (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo