TrattatoCapo VIII

Art. 26

Assistenza legale reciproca

In vigore dal 12 giu 2010
Assistenza legale reciproca 1. Le Parti si presteranno reciprocamente assistenza per l'arresto dei membri di una forza o dei membri civili o dei loro familiari sul territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e per la consegna degli stessi all'autorità chiamata ad esercitare la sua giurisdizione in base alle disposizioni di cui sopra. 2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente notificheranno tempestivamente alle autorità militari dello Stato d'origine l'arresto di qualsiasi membro di una forza o di un membro civile o di un familiare. 3. La detenzione di un membro della forza o della componente civile indagato, che sia nella disponibilità dello Stato d'origine e sul quale lo Stato ospitante o lo Stato ricevente intendano esercitare la propria giurisdizione, sarà assicurata dallo Stato d'origine finché la persona non sarà rinviata a giudizio dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente. 4. Le Parti si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento di tutte le indagini necessarie collegate ai reati e per la raccolta e la formazione delle prove, incluso il sequestro e, quando previsto, la consegna di oggetti collegati al reato. La consegna di tali oggetti può tuttavia essere vincolata alla loro restituzione entro un termine stabilito dall'autorità che procede alla consegna. 5. Le Parti si notificheranno reciprocamente le decisioni adottate in tutti quei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione. 6. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente prenderanno in debita considerazione la richiesta di assistenza inoltrata dalle autorità dello Stato d'origine relativa all'esecuzione di una pena detentiva all'interno del territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente, pronunciata dalle autorità dello Stato d'origine, ai sensi del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo