TrattatoCapo VIII

Art. 27

Rimpatrio, assenza e allontanamento

In vigore dal 12 giu 2010
Rimpatrio, assenza e allontanamento 1. Quando il personale di EUROGENDFOR non è più effettivo alla sua forza e non è rimpatriato, le autorità dello Stato d'origine informeranno immediatamente le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente e forniranno ogni informazione utile. 2. Le autorità dello Stato d'origine informeranno inoltre le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente di qualsiasi assenza illegale dal servizio superiore a ventuno giorni. 3. Se lo Stato ospitante o lo Stato ricevente richiede l'allontanamento del personale di EUROGENDFOR dal proprio territorio o ha emanato un ordine di espulsione per il personale di EUROGENDFOR o per i suoi familiari, le autorità dello Stato d'origine potranno accoglierli sul proprio territorio o consentirgli di lasciare il territorio dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
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