TrattatoCapo IX

Art. 32

Esperti tecnici o scientifici

In vigore dal 12 giu 2010
Esperti tecnici o scientifici Le disposizioni del Capo VIII e del Capo IX si applicheranno inoltre al cittadino di una delle Parti, che non appartenga nè al personale militare nè a quello civile, ma che stia svolgendo una missione specifica di natura tecnica o scientifica nell'ambito di EUROGENDFOR, unicamente per la durata della missione specifica.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-32

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