Trattato›Capo X
Art. 36
Revisione dei conti
In vigore dal 12 giu 2010
Revisione dei conti
Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-36