TrattatoCapo XI

Art. 40

Modifiche

In vigore dal 12 giu 2010
Modifiche 1. Su proposta di una delle Parti, il presente Trattato potrà essere modificato in qualunque momento con l'accordo di tutte le Parti. 2. Qualsiasi modifica entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-40

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