Trattato›Capo XI
Art. 42
Adesione
In vigore dal 12 giu 2010
Adesione
1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformità all', comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti.
2. L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce.
3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-42