TrattatoCapo XI

Art. 42

Adesione

In vigore dal 12 giu 2010
Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell'UE, dotato di una forza di polizia a statuto militare, potrà richiedere al CIMIN di aderire ai presente Trattato. Dopo aver ricevuto l'approvazione delle Parti, in conformità all', comma 5, lettera a), il CIMIN informerà lo Stato richiedente della decisione delle Parti. 2. L'adesione avrà luogo tramite deposito di uno strumento di adesione presso il depositario del Trattato, che notificherà la data del deposito di cui sopra a ciascuna Parte e allo Stato che aderisce. 3. Per ciascuno Stato, per conto del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la notifica fatta dal depositario a tutte le Parti.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-42

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Adesione (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo