TrattatoCapo XI

Art. 47

Depositario

In vigore dal 12 giu 2010
Depositario Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia. Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti. Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-47

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Depositario (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo