Art. 47 · Depositario
TrattatoCapo XI

Art. 47

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Depositario

In vigore dal 12 giu 2010
Depositario Il Governo della Repubblica Italiana sarà il depositario e notificherà a tutti gli Stati firmatari e aderenti il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione, adesione o denuncia. Firmato a Velsen, il 18 ottobre 2007, in un esemplare originale nelle lingue spagnola, francese, italiana, olandese, portoghese ed inglese, ogni testo facente egualmente fede, e depositato presso il Governo della Repubblica Italiana. Il Governo della Repubblica Italiana trasmetterà le copie autenticate a ciascuna delle Parti. Parte di provvedimento in formato grafico
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