Art. 4

Copertura finanziaria

In vigore dal 12 giu 2010
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-rd-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo