Art. 4
Copertura finanziaria
In vigore dal 12 giu 2010
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 191.200 annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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