Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 12 giu 2010
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato di cui al citato .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo