Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 12 giu 2010
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del Trattato di cui al citato .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-rd-2