TrattatoCapo IX

Art. 31

Esercitazioni ed operazioni

In vigore dal 12 giu 2010
Esercitazioni ed operazioni In caso di esercitazione od operazione sul territorio di uno Stato terzo, il metodo di ripartizione del risarcimento tra le Parti e, ove opportuno, gli Stati contribuenti, può essere specificato in un'intesa finalizzata a regolamentare l'esercitazione o l'operazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo