Art. 36 · Revisione dei conti
TrattatoCapo X

Art. 36

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Revisione dei conti

In vigore dal 12 giu 2010
Revisione dei conti Per adempiere ai compiti di revisione stabiliti dai propri governi nazionali e per riferire ai rispettivi parlamenti come stabilito dai relativi ordinamenti, i revisori dei conti nazionali potranno ottenere tutte le informazioni necessarie ed esaminare tutti i documenti in possesso del personale di EUROGENDFOR.
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