Trattato›Capo VII
Art. 24
Domicilio fiscale
In vigore dal 12 giu 2010
Domicilio fiscale
Per quanto concerne le imposte sul reddito e sulla proprietà, il personale del QG permanente che elegga la propria residenza nello Stato ospitante, unicamente ai fini dell'adempimento dei proprio
incarico al servizio del QG permanente, sarà considerato come se mantenesse il proprio domicilio fiscale nello Stato d'origine che paga lo stipendio per i servizi svolti per il QG permanente. Lo stesso trattamento si applicherà anche ai familiari che non esercitino attività professionali o commerciali all'interno dello Stato ospitante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-24