Trattato›Capo VII
Art. 22
Immunità da provvedimenti esecutivi
In vigore dal 12 giu 2010
Immunità da provvedimenti esecutivi
Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.
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