TrattatoCapo VII

Art. 22

Immunità da provvedimenti esecutivi

In vigore dal 12 giu 2010
Immunità da provvedimenti esecutivi Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.
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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-22

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Immunità da provvedimenti esecutivi (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007.) — Testo vigente | Portale Normativo