Trattato›Capo VIII
Art. 25
Giurisdizione penale e disciplinare
In vigore dal 12 giu 2010
Giurisdizione penale e disciplinare
1. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione penale e disciplinare conferita loro dalla propria legislazione nei confronti del personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze.
2. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile e sui loro familiari, nel caso di reati commessi all'interno dei loro territori e punibili in base alle leggi di tale Stato.
3. Le autorità dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di reati, inclusi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle leggi dello Stato d'origine, ma non in base alle leggi dello Stato ospitante o dello Stato ricevente.
4. Le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di esercitare la giurisdizione esclusiva sul personale militare e civile, nonché sui loro familiari, nel caso di reati, compresi quelli relativi alla sua sicurezza, punibili in base alle proprie leggi ma non in base alle leggi dello Stato d'origine.
5. Nei casi di giurisdizione concorrente, si applicheranno le seguenti norme:
a) le autorità competenti dello Stato d'origine avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione sui personale militare e civile laddove detto personale civile sia soggetto alle leggi che regolano in tutto o in parte le forze di polizia a statuto militare dello Stato d'origine, in quanto schierato insieme a tali forze, nel caso di:
(i) reati commessi esclusivamente contro le proprietà o la sicurezza di detto Stato o reati commessi esclusivamente contro la persona o le proprietà del personale militare o civile di detto Stato o di un familiare;
(iì) reati derivati da qualsiasi atto od omissione commesso nello svolgimento di attività di servizio;
b) nel caso di reati di altra natura, le autorità dello Stato ospitante o dello Stato ricevente avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;
c) qualora lo Stato che ha il diritto di priorità decida di non esercitare la giurisdizione, dovrà notificarlo alle autorità dell'altro Stato nel più breve tempo possibile. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità prenderanno in debita considerazione la richiesta di rinuncia ad esercitare il loro diritto, inoltrata dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui l'altro Stato ritenga tale rinuncia di particolare rilevanza.
6. Ai fini dell'applicazione dei commi 3, 4 e 5, tra i reati contro la sicurezza di uno Stato sono inclusi:
a) il tradimento nei confronti dello Stato;
b) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione di qualsiasi legge relativa ai segreti ufficiali di tale Stato o ai segreti relativi alla difesa nazionale di tale Stato.
7. Le disposizioni del presente articolo non comporteranno alcun diritto per le autorità dello Stato d'origine di esercitare la loro giurisdizione sui cittadini dello Stato ospitante o dello Stato ricevente o sulle persone che vi risiedono abitualmente, salvo nel caso in cui essi siano membri della forza dello Stato d'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-05-14;84#art-t-25