Art. 22 · Immunità da provvedimenti esecutivi
TrattatoCapo VII

Art. 22

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Immunità da provvedimenti esecutivi

In vigore dal 12 giu 2010
Immunità da provvedimenti esecutivi Le proprietà e i capitali di EUROGENDFOR e i beni che sono stati messi a sua disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti.
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