Art. 23 · Comunicazioni
TrattatoCapo VII

Art. 23

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Comunicazioni

In vigore dal 12 giu 2010
Comunicazioni 1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR. 2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere nè aperte nè trattenute. 3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.
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