Art. 30

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 18 gen 2023
(Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente) 1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi mentre i relativi pagamenti devono essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 2. Con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti possono essere disposte, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, le seguenti rimodulazioni: a) la rimodulazione, ai sensi dell', comma 1-ter, delle quote annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla legge o, nel caso di spese a carattere permanente, di quelli autorizzati dalla legge nel triennio di riferimento del bilancio di previsione; b) la reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente. 2-bis. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio sono evidenziate le rimodulazioni disposte ai sensi del comma 2. 3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato. In tal caso il debito si intende assunto dallo Stato che provvede, attraverso specifica delega del beneficiario medesimo, ad erogare il contributo direttamente all'istituto di credito; b) spesa ripartita da erogare al beneficiario secondo le cadenze temporali stabilite dalla legge. 4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie. 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo. 6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio, ai sensi dell', comma 3, lettera b). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere. 7. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. 8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche. 9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all', comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante; e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al "fondo progetti" si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al "fondo opere" si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva; f) adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti. 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2016, N. 93.
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In sintesi

L'articolo stabilisce che le leggi di spesa pluriennale in conto capitale devono indicare la spesa totale e le quote assegnate a ciascun anno: le amministrazioni possono impegnare l'intera somma complessiva, ma i pagamenti restano vincolati ai tetti annuali di bilancio. Attraverso la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile rimodulare le quote annuali e riscrivere negli anni successivi le somme non impegnate per spese non permanenti. La norma definisce inoltre come utilizzare i contributi pluriennali, che possono essere erogati a rate oppure mediante mutui accesi dai beneficiari ma pagati direttamente dallo Stato. Per le spese a carattere permanente è richiesta la quantificazione dell'onere per ciascun anno del bilancio pluriennale e a regime.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la programmazione, la gestione e la rimodulazione delle spese pubbliche pluriennali e permanenti, garantendo il controllo sui saldi di finanza pubblica e la corretta contabilizzazione degli impegni e dei pagamenti dello Stato.

A chi si applica

Si applica alle amministrazioni centrali dello Stato che gestiscono spese pluriennali o permanenti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e ai soggetti beneficiari di contributi pluriennali statali.

Esempio pratico

Un ministero riceve un'autorizzazione di spesa per un'opera pubblica da realizzare in più anni e può assumere impegni contrattuali per il costo complessivo dell'opera. Tuttavia, potrà effettuare i pagamenti effettivi solo nei limiti dei fondi stanziati anno per anno nel bilancio, potendo rimodulare le quote non spese attraverso la legge di bilancio.

Adempimenti e conseguenze

All'attivazione di operazioni di mutuo su contributi pluriennali, le amministrazioni erogatrici hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il relativo piano di ammortamento, indicando distintamente quota capitale e quota interessi; il Ministero deve poi iscrivere il contributo tra gli interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie. Le rimodulazioni devono essere evidenziate in apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Cosa è cambiato

Il comma 7 è stato formalmente abrogato dalla legge 4 agosto 2016, n. 163.

Domande frequenti

Come possono essere utilizzati i contributi pluriennali iscritti in bilancio?Possono essere erogati a rate al beneficiario secondo le cadenze di legge oppure tramite autorizzazione a stipulare mutui con banche, con onere di ammortamento a carico dello Stato che paga direttamente l'istituto.
Cosa accade se un contributo pluriennale viene utilizzato per stipulare un mutuo?L'amministrazione che eroga il contributo deve comunicare alla Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento specificando quota capitale e interessi, per consentirne l'iscrizione tra le spese per interessi passivi e rimborso passività.
È possibile spostare agli anni successivi le risorse non impegnate a fine esercizio?Sì, tramite la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi le somme non impegnate relative a spese in conto capitale a carattere non permanente.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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