Art. 29

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 14 giu 2016
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un "fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle medesime unità elementari di bilancio , ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 29 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo