Art. 29
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-29
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo di riserva per integrare le autorizzazioni di cassa, il cui importo è fissato ogni anno dalla legge di bilancio. Qualora le dotazioni di cassa delle unità elementari di bilancio delle amministrazioni statali risultino insufficienti, le somme necessarie possono essere prelevate da questo fondo. Il trasferimento avviene tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, purché compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica. Infine, tali decreti di variazione devono essere comunicati alla Corte dei conti e trasmessi al Parlamento.
La norma introduce uno strumento di flessibilità contabile per colmare eventuali carenze di cassa nei bilanci delle amministrazioni statali durante la gestione annuale.
Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai Ministri competenti che propongono le variazioni e a tutte le amministrazioni statali che necessitano di integrazioni di cassa.
Un ministero si accorge che i fondi di cassa autorizzati per una specifica spesa non sono sufficienti a effettuare i pagamenti previsti nell'anno. Il Ministro interessato propone al Ministro dell'economia e delle finanze di attingere al fondo di riserva per integrare la cassa necessaria. Con apposito decreto, le risorse vengono trasferite e il provvedimento viene inviato alla Corte dei conti e al Parlamento.
Obbligo di emanare un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro interessato per il trasferimento delle somme, con obbligo di comunicazione alla Corte dei conti e trasmissione al Parlamento; sanzioni non previste dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.