Art. 32

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 14 giu 2016
(Esercizio provvisorio) 1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. 3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 32 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo