Art. 27

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 14 giu 2016
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate .
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196 (Art. 27 Legge di contabilità e finanza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo