Art. 27

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 14 giu 2016
(Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa", le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio. 2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate .
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In sintesi

La norma istituisce due fondi speciali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno per la spesa corrente e uno per la spesa in conto capitale. Questi fondi raccolgono le somme destinate a coprire i residui passivi eliminati nei precedenti esercizi finanziari per perenzione. Le risorse dei fondi vengono poi trasferite e iscritte nelle specifiche unità di bilancio attraverso appositi decreti ministeriali. Tali trasferimenti riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa necessarie per la gestione e la rendicontazione.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire le risorse finanziarie e la relativa procedura contabile per riassegnare e pagare i debiti pregressi dello Stato cancellati in passato per perenzione amministrativa.

A chi si applica

Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti per quanto riguarda il controllo e la registrazione degli atti contabili.

Esempio pratico

Un'amministrazione deve procedere al pagamento di una spesa di parte corrente non saldata negli anni precedenti ed eliminata per perenzione amministrativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze emette un decreto per prelevare la somma necessaria dal fondo speciale e iscriverla nell'unità di bilancio di competenza e cassa dell'amministrazione interessata, inviando poi l'atto alla Corte dei conti per la registrazione.

Adempimenti e conseguenze

Emissione di decreti da parte del Ministro dell'economia e delle finanze per il trasferimento e l'iscrizione delle somme, e obbligo di registrazione degli stessi decreti presso la Corte dei conti.

Domande frequenti

Come vengono stabilite le dotazioni dei due fondi speciali?Le dotazioni economiche dei fondi per la spesa corrente e per quella in conto capitale sono determinate con un apposito articolo all'interno della legge di bilancio.
Quale atto è necessario per trasferire le somme dai fondi alle unità elementari di bilancio?Il trasferimento delle somme avviene mediante appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
I decreti ministeriali di trasferimento devono essere sottoposti a qualche controllo?Sì, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere registrati alla Corte dei conti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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