Art. 27
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-27
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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La norma istituisce due fondi speciali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno per la spesa corrente e uno per la spesa in conto capitale. Questi fondi raccolgono le somme destinate a coprire i residui passivi eliminati nei precedenti esercizi finanziari per perenzione. Le risorse dei fondi vengono poi trasferite e iscritte nelle specifiche unità di bilancio attraverso appositi decreti ministeriali. Tali trasferimenti riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa necessarie per la gestione e la rendicontazione.
La norma serve a garantire le risorse finanziarie e la relativa procedura contabile per riassegnare e pagare i debiti pregressi dello Stato cancellati in passato per perenzione amministrativa.
Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti per quanto riguarda il controllo e la registrazione degli atti contabili.
Un'amministrazione deve procedere al pagamento di una spesa di parte corrente non saldata negli anni precedenti ed eliminata per perenzione amministrativa. Il Ministro dell'economia e delle finanze emette un decreto per prelevare la somma necessaria dal fondo speciale e iscriverla nell'unità di bilancio di competenza e cassa dell'amministrazione interessata, inviando poi l'atto alla Corte dei conti per la registrazione.
Emissione di decreti da parte del Ministro dell'economia e delle finanze per il trasferimento e l'iscrizione delle somme, e obbligo di registrazione degli stessi decreti presso la Corte dei conti.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.