Art. 28
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-28
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale per coprire eventuali carenze di risorse nei capitoli di spesa, a condizione che non riguardino le spese dell'articolo 26 e non creino impegni continuativi per il futuro. Le somme vengono trasferite ai singoli capitoli tramite appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sia per la competenza sia per la cassa. Le tipologie di spesa ammesse al fondo devono essere indicate in un elenco approvato con la legge di bilancio. Infine, nel rendiconto generale dello Stato deve essere allegato l'elenco di tutti i decreti emanati con le motivazioni dei prelievi effettuati.
La norma istituisce e disciplina una riserva finanziaria per far fronte a spese correnti non previste o a carenze di fondi nei bilanci, garantendo al contempo trasparenza e controllo parlamentare.
Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministro competente per l'emanazione dei decreti e alla Corte dei conti per la registrazione degli atti.
Un ministero si trova ad affrontare una spesa corrente improvvisa e non continuativa che supera lo stanziamento di bilancio iniziale, rientrando tra le voci ammesse dall'elenco approvato. Il Ministro dell'economia e delle finanze emette un decreto per prelevare le risorse dal fondo di riserva e trasferirle all'unità di bilancio interessata, inviando l'atto alla Corte dei conti per la registrazione.
I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze devono essere registrati alla Corte dei conti. È obbligatorio allegare l'elenco delle spese ammesse allo stato di previsione e l'elenco motivato dei decreti alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.