Art. 28
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
In vigore dal 14 giu 2016
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui all' e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione
alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa
delle unità elementari di bilancio interessate
.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.
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