Art. 26

LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

In vigore dal 14 giu 2016
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie) 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie" la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. 2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.
Storico versioni

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In sintesi

L'articolo istituisce un fondo di riserva per le spese obbligatorie all'interno dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse di questo fondo vengono stabilite direttamente dalla legge che approva il bilancio. Quando occorre incrementare gli stanziamenti per spese obbligatorie, il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce le somme necessarie tramite appositi decreti. Tali decreti devono essere registrati alla Corte dei conti e vanno a incrementare sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa delle specifiche unità di bilancio. L'elenco di queste unità di bilancio interessate è allegato allo stato di previsione e approvato con la legge di bilancio.

Perché esiste questa norma

La norma serve a garantire la copertura finanziaria per le spese a carattere obbligatorio dello Stato, istituendo un'apposita riserva di fondi a cui attingere in caso di necessità.

A chi si applica

Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti nell'ambito delle procedure di gestione del bilancio statale.

Esempio pratico

Se durante l'anno finanziario le somme previste per una spesa obbligatoria dello Stato si rivelano insufficienti, il Ministro dell'economia e delle finanze emette un decreto per prelevare la somma necessaria dal fondo di riserva. L'importo viene quindi trasferito alla specifica unità di bilancio per consentire il pagamento, previa registrazione del decreto da parte della Corte dei conti.

Adempimenti e conseguenze

I decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono il trasferimento delle somme devono essere obbligatoriamente registrati alla Corte dei conti; l'elenco delle unità elementari di bilancio deve essere approvato con apposito articolo nella legge di bilancio.

Domande frequenti

Come viene stabilita la dotazione del fondo di riserva per le spese obbligatorie?La dotazione economica del fondo viene determinata con un apposito articolo inserito nella legge di approvazione del bilancio.
Quale strumento viene utilizzato per trasferire le somme dal fondo alle unità di spesa?Il trasferimento delle somme avviene mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, i quali devono essere registrati alla Corte dei conti.
Dove sono indicate le unità di bilancio che possono beneficiare di questi aumenti di spesa?Le unità elementari di bilancio ammesse sono indicate in un elenco allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, approvato con apposito articolo nella legge di bilancio.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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