Art. 31
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-12-31;196#art-31
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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La disposizione stabilisce che tutte le garanzie, sia principali che sussidiarie, offerte dallo Stato a favore di enti o altri soggetti devono essere espressamente indicate. Questo elenco dettagliato deve essere inserito come allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. In questo modo si ha un quadro chiaro degli obblighi di garanzia assunti dall'amministrazione statale.
La norma ha lo scopo di garantire trasparenza e controllo sui potenziali impegni finanziari assunti dallo Stato. Permette di monitorare le garanzie concesse a favore di terzi che potrebbero avere un impatto sui conti pubblici.
Si applica al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli enti e ai soggetti che beneficiano delle garanzie prestate dallo Stato.
Lo Stato decide di concedere una garanzia a favore di un ente pubblico per supportarne l'attività economica o finanziaria. Al momento della stesura del bilancio di previsione, il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce questa garanzia nello specifico elenco allegato al proprio stato di previsione della spesa.
Obbligo di allegare l'elenco delle garanzie principali e sussidiarie allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze; nessuna sanzione è espressamente prevista dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.