Art. 37
LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196
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Al termine dell'anno finanziario, ogni Ministero deve redigere il conto del bilancio e il conto del patrimonio della propria amministrazione. Questi documenti devono essere inviati alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo. Successivamente, entro il 31 maggio, il Ministro dell'economia e delle finanze invia il rendiconto generale complessivo alla Corte dei conti.
La norma definisce le scadenze e le modalità con cui i Ministeri e il Ministero dell'economia e delle finanze devono predisporre e trasmettere i conti per la parificazione del rendiconto generale dello Stato.
Si applica a ciascun Ministero (in particolare ai direttori dei relativi uffici centrali del bilancio), al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ragioniere generale dello Stato e alla Corte dei conti.
Al termine dell'anno finanziario, l'ufficio centrale del bilancio di un Ministero prepara i prospetti delle entrate, delle uscite e del patrimonio gestiti. Entro il 30 aprile invia i conti alla Ragioneria generale dello Stato, che li aggrega affinché il Ministro dell'economia e delle finanze li trasmetta entro il 31 maggio alla Corte dei conti.
Obbligo per ciascun Ministero di compilare conto del bilancio e conto del patrimonio e trasmetterli al MEF-Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile; obbligo per il Ministro dell'economia e delle finanze di trasmettere il rendiconto generale alla Corte dei conti non più tardi del 31 maggio. Nessuna sanzione è menzionata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.