ConvenzioneTitolo VI

Art. 60

Formazione ed assistenza tecnica

In vigore dal 15 ago 2009
Formazione ed assistenza tecnica 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti delle proprie esigenze, formulerà, svilupperà o perfezionerà programmi di formazione specifici per il proprio personale responsabile della prevenzione e della lotta contro la corruzione. Tali programmi di formazione possono riguardare, tra le altre cose: a) misure 'efficaci di prevenzione, individuazione, indagine, repressione e lotta coatto la corruzione, incluso l'uso di metodi di raccolta delle prove e d'indagine; b) accrescimento della capacità di sviluppo e pianificazione di una politica strategica contro la corruzione; c) formazione di autorità competenti nella formulazione di richieste di assistenza giudiziaria reciproca che soddisfino i requisiti della presente Convenzione; d) valutazione e rafforzamento delle istituzioni, della gestione del servizio pubblico e la gestione di finanze pubbliche, inclusi gli appalti pubblici ed il settore privato; e) prevenzione e lotta al trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione e recupero di tali proventi; f) individuazione e congelamento del trasferimento di proventi di reati previsti dalla presente Convenzione; g) sorveglianza dei movimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione e dei metodi impiegati per il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione di detti proventi; h) meccanismi e metodi giuridici ed amministrativi adeguati ed efficaci per agevolare la restituzione dei proventi del crimine previsti in conformità con la presente Convenzione; i) metodi impiegati per la protezione delle vittime e dei testimoni che collaborano con le autorità giudiziarie; e j) formazione in materia di regolamenti nazionali ed internazionali e di lingue. 2. Gli Stati Parte, nei limiti delle proprie capacità, considereranno la possibilità di prestarsi la più ampia assistenza tecnica, in particolare in favore dei paesi in via di sviluppo, nei rispettivi piani e programmi di lotta contro la corruzione, incluso il supporto materiale e la formazione negli ambiti di cui al punto 1 del presente articolo, nonché la formazione e l'assistenza e lo scambio reciproco di esperienze pertinenti e di conoscenze specializzate, che agevoleranno la cooperazione internazionale tra gli Stati Parte negli ambiti dell'estradizione e dell'assistenza giudiziaria reciproca. 3. Gli Stati Parte intensificheranno, nei limiti delle proprie esigenze, gli sforzi compiuti per ottimizzare le attività operative e di formazione all'interno di organizzazioni internazionali e regionali e nel quadro di pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali. 4. Gli Stati Parte considereranno, su richiesta, la possibilità di assistersi reciprocamente nella realizzazione di valutazioni, studi e indagini in relazione alle tipologie, alle cause, agli effetti ed ai costi della corruzione nei rispettivi paesi, al fine di elaborare, con la partecipazione delle autorità competenti e della società, strategie e piani di azione per la lotta contro la corruzione. 5. Al fine di agevolare il recupero dei proventi del crimine previsti in conformità con la presente Convenzione, gli Stati Parte potranno cooperare fornendosi reciprocamente i nominativi degli esperti che potrebbero prestare assistenza nel raggiungimento di tale obiettivo. 6. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di ricorrere all'organizzazione di conferenze internazionali e seminari subregionali, regionali ed internazionali, per promuovere la cooperazione e l'assistenza tecnica e per stimolare il dibattito su problemi di interesse reciproco, inclusi i problemi e le esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione. 7. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di istituire meccanismi volontari finalizzati a contribuire finanziariamente agli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi ad economia in transizione per l'applicazione della presente Convenzione attraverso programmi e progetti di assistenza tecnica. 8. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di versare contributi volontari all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, al fine di dare impulso, attraverso l'Ufficio, a programmi e progetti nei paesi in via di sviluppo per l'applicazione della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-60

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