Convenzione›Titolo VI
Art. 62
Altre misure: applicazione della Convezione mediante lo sviluppo economico e l'assistenza tecnica
In vigore dal 15 ago 2009
Altre misure: applicazione della Convezione mediante lo sviluppo economico e l'assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adotteranno, nella misura del possibile, le misure appropriate all'applicazione della presente Convenzione, mediante la cooperazione internazionale, tenendo conto degli effetti negativi della corruzione sulla società in generale e sullo sviluppo sostenibile in particolare.
2. Gli Stati Parte compiranno sforzi concreti nella misura del possibile ed in coordinamento tra loro e con organizzazioni internazionali e regionali, al fine di:
a) intensificare la propria cooperazione a vari livelli con i paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare la capacità di questi ultimi nella prevenzione e nella lotta contro la corruzione;
b) intensificare l'assistenza finanziaria e materiale a sostegno degli sforzi compiuti dai paesi in via di sviluppo per prevenire e combattere efficacemente la corruzione ed aiutare questi ultimi ad applicare la presente Convenzione con successo;
c) fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione al fine di aiutarli a soddisfare le proprie necessità ai finì dell'applicazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si impegneranno a versare volontariamente contributi adeguati e regolari su un conto specificamente designato all'uopo, nell'ambito di un meccanismo di finanziamento delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno altresì prevedere, in particolare, in conformità con il proprio diritto interno e con le disposizioni della presente Convenzione, di contribuire a tale conto con una percentuale del denaro o del corrispondente valore dei proventi del crimine ovvero dei beni confiscati in conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
d) per incoraggiare e indurre altri Stati ed istituzioni finanziarie, laddove opportuno, ad unirsi agli sforzi compiuti in conformità con il presente articolo, in particolare prevedendo un maggior numero di programmi di formazione ed attrezzature moderne a beneficio dei paesi in via di sviluppo, al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Nella più ampia misura possibile, tali misure saranno adottate fatti salvi gli esistenti impegni in materia di assistenza esterna o altri accordi di cooperazione finanziaria, a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali di assistenza materiale e logistica, tenendo conto degli accordi finanziari necessari per rendere efficaci le misure di cooperazione internazionale previste nella presente Convenzione e per la prevenzione, individuazione e lotta alla corruzione.
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