Convenzione›Titolo VII
Art. 63
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione
In vigore dal 15 ago 2009
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione
1. È istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare la capacità degli Stati Parte e la cooperazione tra loro, al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nella presente Convenzione e di promuovere è esaminare la sua applicazione.
2. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite convocherà la Conferenza degli Stati Parte non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. In seguito, saranno tenute riunioni regolari della Conferenza degli Stati Parte in conformità con il regolamento interno da essa adottato.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotta il regolamento interno e le norme che regolano il funzionamento delle attività enunciate nel presente articolo, comprese le norme relative all'ammissione e dalla partecipazione di osservatori ed al pagamento delle spese occasionate dallo svolgimento di tali attività.
4. La Conferenza degli Stati Parte concerta le attività, le procedure ed i metodi di lavoro per conseguire gli obiettivi enunciati al punto 1 del presente articolo, in particolare:
a) agevolando le attività condotte dagli Stati Parte ai sensi degli e dei titoli da II a V della. presente Convenzione, anche incoraggiando l'apporta di contributi volontari;
b) agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte sui modelli e le tendenze della corruzione e sulle pratiche efficaci per prevenirla e combatterla e per restituire i proventi del crimine attraverso, tra l'altro, la pubblicazione delle informazioni pertinenti indicate nel presente articolo;
c) cooperando con le organizzazioni ed i meccanismi internazionali e regionali e con le organizzazioni non-governative competenti;
d) utilizzando adeguatamente le informazioni pertinenti prodotte da altri meccanismi internazionali e regionali per la lotta e la prevenzione della corruzione al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività;
e) riesaminando periodicamente l'attuazione della presente Convenzione da parte dei suoi Stati Parte;
f) formulando raccomandazioni per migliorare la presente Convezione e la sua applicazione;
g) prendendo nota delle necessità di assistenza tecnica degli Stati Parte relativamente all'applicazione della presente Convenzione e raccomandando al riguardo le eventuali misure che ritenga necessarie.
5. Ai fini del punto 4 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte acquisisce la necessaria conoscenza in merito alle misure adottate e le difficoltà incontrate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione attraverso le informazioni da questi fornite e attraverso i meccanismi complementari di esame da essa eventualmente istituiti.
6. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto richiesto dalla stessa, le informazioni sui suoi programmi, piani e pratiche e altresì sulle misure legislative ed amministrative per attuare la presente Convenzione. La Conferenza degli Stati Parte esamina il mezzo più efficace per ricevere e dar seguito alle informazioni, comprese in particolare le informazioni ricevute dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali competenti. I contributi ricevuti da organizzazioni non-governative pertinenti debitamente accreditate in conformità con le procedure che saranno decise dalla Conferenza degli Stati Parte, possono altresì essere considerati.
7. Conformemente ai punti da 4 a 6 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte istituisce, se lo ritiene necessario, eventuali meccanismi o organi adeguati ad agevolare l'effettiva attuazione della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-63