Convenzione›Titolo VI
Art. 61
Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione
In vigore dal 15 ago 2009
Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione
1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione.
2. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l'efficacia e l'efficienza delle stesse.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-61