ConvenzioneTitolo V

Art. 59

Accordi ed intese bilaterali e multilaterali

In vigore dal 15 ago 2009
Accordi ed intese bilaterali e multilaterali Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali finalizzati ad accrescere l'efficacia della cooperazione internazionale prestata conformemente al presente titolo della Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-59

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo