Convenzione›Titolo V
Art. 59
Accordi ed intese bilaterali e multilaterali
In vigore dal 15 ago 2009
Accordi ed intese bilaterali e multilaterali
Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la possibilità di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali finalizzati ad accrescere l'efficacia della cooperazione internazionale prestata conformemente al presente titolo della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-59