Convenzione›Titolo V
Art. 54
Meccanismi di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca
In vigore dal 15 ago 2009
Meccanismi di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell' della presente Convenzione, concernente i beni acquisiti mediante commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati per la commissione di tale reato, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di dare efficacia ad un'ordinanza di confisca emessa da un tribunale di un altro Stato Parte;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di tali beni di origine estera nell'ambito di una decisione relativa ad un reato di riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione, ovvero mediante altri procedimenti autorizzati in conformità con il proprio
diritto interno; e
c) considererà la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l'autore del reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero in altri casi opportuni.
2. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare la reciproca assistenza giudiziaria a seguito di richiesta formulata ai sensi del punto 2 dell' della presente Convenzione, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare i beni, in esecuzione di un'ordinanza di congelamento o sequestro emessa da un tribunale o autorità competente di uno Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del presente articolo;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di una richiesta che possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano eventualmente essere oggetto di un'ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a) del
presente articolo; e
c) considererà la possibilità di adottare ulteriori misure per consentire alle proprie autorità competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esempio sulla base di un mandato di arresto all'estero o di un'imputazione penale conseguente all'acquisizione di tale bene.
Storico versioni
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