ConvenzioneTitolo V

Art. 51

Norma generale

In vigore dal 15 ago 2009
Norma generale La restituzione di beni conformemente al presente titolo costituisce un principio fondamentale della presente Convenzione e gli Stati Parte dovranno prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza a tal riguardo.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-51

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