ConvenzioneTitolo V

Art. 52

Prevenzione e individuazione di trasferimenti di proventi di reato

In vigore dal 15 ago 2009
Prevenzione e individuazione di trasferimenti di proventi di reato 1. Fatto salvo l' della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotterà le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per richiedere alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione di verificare l'identità dei clienti, adottare provvedimenti ragionevoli per determinare l'identità degli aventi diritto ai fondi depositati su conti di cospicuo valore e condurre un attento esame dei conti richiesti o mantenuti da o per conto di persone che esercitino o abbiano esercitato funzioni pubbliche prominenti e loro familiari e collaboratori stretti. Tale attento esame dovrà essere ragionevolmente strutturato per individuare le transazioni sospette, al fine di informarne le autorità competenti e non deve essere concepito come deterrente o impedimento per le istituzioni finanziarie nell'intrattenere rapporti d'affari con clienti legittimi. 2. Al fine di agevolare l'applicazione delle misure previste nel punto 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno ed ispirandosi alle pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali per la lotta contro i riciclaggio di desterò, dovrà: a) impartire direttive riguardo ai tipi di persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali le istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione dovranno condurre attento esame, ai tipi di conti e transazioni cui dovranno prestare particolare attenzione, nonché relativamente alle modalità appropriate di apertura di conti, tenuta degli stessi e registrazione delle operazioni, da applicare a tali conti; e b) se del caso, notificare alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione, su richiesta di un altro Stato Parte o su propria iniziativa, l'identità delle persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali dovrà condurre attento esame, oltre a quelle che le istituzioni finanziarie possono identificare con altre modalità. 3. Nel contesto del punto 2 (a) del presente articolo, ciascuno Stato Parte attuerà misure per garantire che le proprie istituzioni finanziarie mantengano le adeguate registrazioni, per un congruo periodo di tempo, dei conti e delle transazioni relativi alle persone menzionate nel punto 1 del presente articolo, che dovrebbero contenere, come minimo, informazioni concernenti l'identità del cliente, oltre che, nei limiti del possibile, dell'avente diritto. 4. Al fine di impedire ed individuare i trasferimenti di proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte applicherà misure appropriate ed efficaci, per impedire, con l'ausilio dei propri organismi di regolamentazione e supervisione, l'istituzione di banche che non abbiano una presenza fisica e che non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Inoltre, gli Stati Parte potranno considerare la possibilità di esigere dalle proprie istituzioni finanziarie di rifiutare di avviare o continuare ad intrattenere rapporti con tali istituzioni, in qualità di banche corrispondenti e di astenersi dallo stabilire rapporti con istituzioni finanziarie straniere che consentano l'utilizzo dei propri conti da parte di banche che non hanno una presenza fisica e che non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato. 5. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di predisporre, in conformità con il proprio diritto interno, efficaci sistemi di divulgazione delle informazioni finanziarie per i pubblici ufficiali appropriati e stabilire adeguate sanzioni in caso di mancato adempimento. Ciascuno Stato Parte prenderà altresì in considerazione la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di condividere tali informazioni con le autorità competenti di altri Stati Parte, qualora si renda necessario effettuare indagini sui proventi del crimine previsti nella presente Convenzione, ovvero di richiedere o recuperare gli stessi. 6. Ciascuno Stato Parte prenderà in considerazione la possibilità di adottare le necessarie misure, in conformità con il proprio diritto interno, per richiedere agli appropriati pubblici ufficiali, aventi un diritto o una delega di firma ovvero un qualsiasi altro potere su un conto finanziario in un paese straniero, di segnalare tale rapporto alle autorità competenti e di mantenere le opportune registrazioni relative a tali conti. Tali misure dovranno altresì includere le opportune sanzioni in caso di mancato adempimento.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-52

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