Convenzione›Titolo II
Art. 14
Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro
In vigore dal 15 ago 2009
Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro
1. Ciascuno Stato Parte:
a) Istituisce un regime interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari, comprese le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi formali od informali di trasmissione di fondi o di valori nonché, se del caso, degli altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, nei limiti della propria competenza, al fine di scoraggiare e di individuare ogni fauna di riciclaggio di denaro. Tale regime pone l'accento sui requisiti in materia di identificazione dei clienti e, se del caso, degli aventi diritto economici, di registrazione delle operazioni e di dichiarazione delle operazioni sospette;
b) Si assicura, fatto salvo l' della presente Convenzione, che le autorità amministrative, di regolamentazione, di individuazione e di repressione e le altre autorità incaricate della lotta al riciclaggio di denaro (comprese, nei casi in cui il proprio diritto interno lo prevede, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni al livello nazionale ed internazionale, alle condizioni definite dal proprio diritto interno e, a tale fine, esamina la creazione di un servizio d'informazione finanziaria che funga da centro nazionale di raccolta, di analisi e di diffusione di informazioni concernenti eventuali operazioni di riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte esaminano l'attuazione di misure realizzabili di individuazione e monitoraggio del movimento trasfrontaliero di numerarlo e di titoli negoziabili appropriati, fatte salve le garanzie volte ad assicurare l'uso corretto delle informazioni e senza ostacolare in alcun modo la circolazione dei capitali leciti.
Si può far obbligo in particolare ai privati e alle imprese di segnalare i trasferimenti transfrontalieri di quantità importanti di numerario e di titoli negoziabili appropriati.
3. Gli Stati Parte considerano l'attuazione di misure appropriate e realizzabili al fine di esigere dagli istituti finanziari, comprese le società di trasferimenti di fondi:
a) Che registrino informazioni esatte e utili sull'ordinante nei moduli e nei messaggi concernenti il trasferimento elettronico di fondi;
b) Che conservino tali informazioni lungo l'intera catena del
pagamento; e
c) Che esercitino una maggiore sorveglianza sui trasferimenti di fondi non accompagnati da informazioni complete sull'ordinante.
4. Quando istituiscono un regime interno di regolamentazione e di controllo in virtù del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad ispirarsi alle iniziative pertinenti prese dalle organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali nella lotta al riciclaggio di denaro.
5. Gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione mondiale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, i servizi di individuazione e di repressione e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di lottare contro il riciclaggio di denaro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-14