ConvenzioneTitolo II

Art. 12

Settore privato

In vigore dal 15 ago 2009
Settore privato 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure. 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) La promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) La promozione e l'elaborazione di norme e procedure volte a preservare l'integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d'interesse e promuovere l'uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) La promozione della trasparenza tra gli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l'identità delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società; d) La prevenzione dell'uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali; e) La prevenzione dei conflitti d'interesse mediante l'imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all'esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all'impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) L'assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l'individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione. 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione d'informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) La tenuta di conti fuori libro; b) Le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) La registrazione di spese inesistenti; d) La registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato; e) L'utilizzazione di documenti falsi; f) La distruzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge. 4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-12

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