Convenzione›Titolo II
Art. 11
Misure concernenti i giudizi ed i servizi inquinanti
In vigore dal 15 ago 2009
Misure concernenti i giudizi ed i servizi inquinanti
1. Tenuto conto dell'indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di rafforzare la loro integrità e prevenire ogni possibilità di corromperli, fatta salva la loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro comportamento.
2. Misure aventi lo stesso scopo di quelle prese in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo potranno essere istituite ed applicate presso i servizi inquirenti negli Stati Parte in cui tali servizi formano un corpo distinto, ma godono di un'indipendenza simile a quella dei giudici.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-11