Convenzione›Titolo II
Art. 9
Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle funzioni pubbliche
In vigore dal 15 ago 2009
Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle funzioni pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l'assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l'applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare:
a) La diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare d'appalto ed ogni informazione pertinente sull'attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta;
b) La definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d'appalto nonché la loro pubblicazione;
c) L'utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l'assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure;
d) Un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l'esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo;
e) Se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d'interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.
2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare:
a) Le procedure per l'adozione del bilancio nazionale;
b) La comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite;
c) Un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello;
d) Dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo
interno; e
e) Se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo.
3. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l'integrità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
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