Convenzione›Titolo primo
Art. 4
Protezione della sovranità
In vigore dal 15 ago 2009
Protezione della sovranità
1. Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni esclusivamente riservate alle autorità di tale altro Stato dal suo diritto intero.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-4