ConvenzioneTitolo primo

Art. 2

Terminologia

In vigore dal 15 ago 2009
Terminologia Ai fini della presente Convenzione: a) Si intende per "pubblico ufficiale": i) qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte, che essa sia stata nominata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico; ii) qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; iii) ogni altra persona definita quale "pubblico ufficiale" nel diritto interno di uno Stato Parte. Tuttavia, ai fini di alcune misure specifiche previste nel Titolo II della presente Convenzione, si può intendere per "pubblico ufficiale" qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o fornisca un pubblico servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato; b) Si intende per "pubblico ufficiale straniero" qualsiasi persona la quale detenga un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di un paese estero, che essa sia stata nominata o eletta; e qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione per un paese estero, anche per un pubblico organismo o per una pubblica impresa; c) Si intende per "funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica" un funzionario internazionale od ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome; d) Si intende per "beni" tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili od intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di tali beni od i diritti relativi; e) Si intende per "proventi del crimine" qualsiasi bene proveniente dalla commissione di un reato od ottenuto, direttamente od indirettamente, dalla commissione di un reato; f) Si intende per "congelamento" o "sequestro" il divieto temporaneo di trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, od il fatto di assumere temporaneamente la custodia od il controllo di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente; g) Si intende per "confisca" lo spossessamento permanente di beni per decisione di un tribunale o di un'altra autorità competente; h) Si intende per "reato presupposto" ogni reato a seguito del quale si generano proventi suscettibili di divenire oggetto del reato definito all' della presente Convenzione; i) Si intende per "consegna sorvegliata" il metodo consistente nel permettere l'uscita dal territorio, il passaggio attraverso il territorio, o l'entrata nel territorio di uno o più Stati, di spedizioni illecite o sospette, con la conoscenza e sotto il controllo delle autorità competenti di tali Stati, al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella sua commissione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-2

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