ConvenzioneTitolo primo

Art. 1

Oggetto

In vigore dal 15 ago 2009
Allegato CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CORRUZIONE, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE CON LA RISOLUZIONE N. 58/4 DEL 31 OTTOBRE 2003 E APERTA ALLA FIRMA A MERIDA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2003 Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione Preambolo Gli Stati Parte alla presente Convezione, Preoccupati dalla gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo sostenibile e lo stato di diritto, Preoccupati anche dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro, Preoccupati inoltre dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati, Convinti che la corruzione non sia più una questione locale, ma un fenomeno transnazionale che colpisce tutte le società e tutte le economie, ciò che rende la cooperazione internazionale essenziale per prevenire e stroncare tale corruzione, Convinti anche che un approccio globale e multidisciplinare sia necessario per prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti inoltre che l'offerta di assistenza tecnica possa notevolmente contribuire a mettere gli Stati maggiormente in grado, anche mediante il potenziamento delle capacità e delle istituzioni, di prevenire e combattere efficacemente la corruzione, Convinti che l'acquisizione illecita di patrimoni personali possa essere particolarmente pregiudizievole per le istituzioni democratiche, le economie nazionali e lo stato di diritto, Determinati a prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e a potenziare la cooperazione internazionale per il recupero di beni, Riconoscendo i principi fondamentali del rispetto delle garanzie previste dalla legge nei procedimenti penali e nei procedimenti civili o amministrativi concernenti il riconoscimenti di diritti di proprietà, Avendo a mente che spetta a tutti gli Stati prevenire e sradicare la corruzione e che questi ultimi devono cooperare tra loro, con il sostegno e la partecipazione di persone e gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, affinché i loro sforzi in tale settore siano efficaci, Avendo inoltre a mente i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di equità, di responsabilità e di uguaglianza dinnanzi alla legge e la necessità di salvaguardare l'integrità e di favorire la cultura del rifiuto della corruzione, Congratulandosi per i lavori svolti dalla Commissione per la prevenzione della criminalità e la giustizia penale e dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed il crimine al fine di prevenire e combattere la corruzione, Ricordando i lavori svolti in tale settore da altre organizzazioni internazionali e regionali, in particolare le attività del Consiglio di cooperazione doganale (chiamato anche Organizzazione mondiale delle dogane), del Consiglio d'Europa, della Lega degli Stati Arabi, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Organizzazione degli Stati americani, dell'Unione africana e dell'Unione europea, Prendendo atto con soddisfazione degli strumenti multilaterali volti a prevenire e combattere la corruzione quali, tra gli altri, la Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata dall'Organizzazione degli Stati americani il 29 marzo 1996, la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 1997, la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, adottata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico il 21 novembre 1997, la Convenzione penale sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999, la Convenzione civile sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1999, e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla corruzione, adottata dai capi di Stato e di governo dell'Unione africana il 12 luglio 2003. Rallegrandosi dell'entrata in vigore, il 29 settembre 2003, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, -------------------------------------------- Si veda E/1996/99. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, C 195, 25 giugno 1997. Si veda Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (pubblicazione delle Nazioni Unite, numero di vendita: E.98.III.B.18). Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati europei, n. 173. Ibid., n. 174. Risoluzione 55/25 dell'Assemblea generale, allegato I. Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo Oggetto La presente Convenzione ha per oggetto: a) La promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace; b) la promozione, l'agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale e dell'assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest'ultima, compreso il recupero di beni; c) La promozione dell'integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-1

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