Convenzione›Titolo II
Art. 8
Codice di condotta dei pubblici ufficiali
In vigore dal 15 ago 2009
Codice di condotta dei pubblici ufficiali
1. Ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte incoraggia in particolare l'integrità, l'onestà e la responsabilità dei propri pubblici ufficiali, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico.
2. In particolare, ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare, nell'ambito dei propri sistemi istituzionale e giuridico, codici o norme di condotta per un esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle pubbliche funzioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, ciascuno Stato Parte prende atto, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle iniziative pertinenti di organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali, quali il Codice internazionale di condotta dei funzionari pubblici allegato alla risoluzione 51/59 dell'Assemblea generale, in data 12 dicembre 1996.
4. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, l'attuazione di misure e sistemi tali da facilitare la segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorità competenti, degli atti di corruzione di cui essi sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni
5. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare, ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro funzioni di pubblico ufficiale.
6. Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, di misure disciplinari od altre misure nei confronti dei pubblici ufficiali che violano i codici o le norme istituite in virtù del presente articolo.
Storico versioni
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