Convenzione›Titolo III
Art. 19
Abuso d'ufficio
In vigore dal 15 ago 2009
Abuso d'ufficio
Ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal compiere, nell'esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un'altra persona o entità.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-19