ConvenzioneTitolo III

Art. 20

Arricchimento illecito

In vigore dal 15 ago 2009
Arricchimento illecito Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, ciascuno Stato Parte esamina l'adozione delle misure legislative e delle altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, all'arricchimento illecito, ossia un aumento sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest'ultimo non può ragionevolmente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi.
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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-20

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