ConvenzioneTitolo IV

Art. 48

Cooperazione tra i serviti di individuazione e repressione della criminalità

In vigore dal 15 ago 2009
Cooperazione tra i serviti di individuazione e repressione della criminalità 1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure efficaci a: a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali; b) cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione riguardanti: i) l'identità, la collocazione e le attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte; ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati; iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si intenda utilizzare per la commissione di tali reati; c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi; d) scambiare, ove opportuno, informazioni con altri Stati Parte sui specifici mezzi e i metodi usati per la commissione dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi l'utilizzo di false identità, di documenti falsi, contraffatti o alterati e di altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività; e) facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento; f) scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di cui alla presente Convenzione. 2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra i propri servizi di individuazione e repressione del crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le intese, comprese le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la cooperazione tra i propri servizi di individuazione e repressione. 3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare i reati trattati dalla presente Convenzione perpetrati attraverso l'uso della moderna tecnologia.
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