ConvenzioneTitolo IV

Art. 44

Estradizione

In vigore dal 15 ago 2009
Estradizione 1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione dove la persona oggetto della richiesta di estradizione è presente nel territorio dello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto. 2. Nonostante le disposizioni del punto 1 del presente articolo, uno Stato Parte il cui ordinamento lo consenta può concedere l'estradizione di una persona per uno qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione che non sia punibile ai sensi della proprio ordinamento interno. 3. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati, di cui almeno uno da luogo a estradizione ai sensi del presente articolo e di cui alcuni non danno luogo a estradizione per il loro periodo di reclusione ma sono relativi a reati previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche in relazione a detti reati. 4. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro. Lo Stato Parte le cui leggi lo consentano, in caso ricorra a questa Convenzione quale fondamento per l'estradizione, non considera alcun reato, determinato ai sensi di questa Convenzione, essere reato politico. 5. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo. 6. Lo Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato deve: a) al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e b) nel caso in cui non accetti la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo. 7. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente estradabili. 8. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estradizione. 9. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo. 10. Salvo quanto previsto dalle rispettive interne e dai rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l'estradizione e che si trova sul proprio territorio, oppure adottare altre misure idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione. 11. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità. dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori, al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale. 12. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione, che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna condizionata è sufficiente a liberare dall'obbligo previsto dal punto 10 del presente articolo. 13. Qualora l'estradizione, richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, lo Stato Parte richiesto può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo della stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento dello Stato Parte richiedente. 14. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste dall'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona. 15. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che l'accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati. 16. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale. 17. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle sue affermazioni. 18. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo