Convenzione›Titolo IV
Art. 47
Trasferimento dei procedimenti penali
In vigore dal 15 ago 2009
Trasferimento dei procedimenti penali
Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati previsti conformemente alla presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'esercizio dell'azione penale.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-47