Convenzione›Titolo III
Art. 40
Segreto bancario
In vigore dal 15 ago 2009
Segreto bancario
Ciascuno Stato Parte assicura, in caso di indagini giudiziarie nazionali relative ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, che il proprio sistema giuridico interno disponga di meccanismi appropriati per superare gli ostacoli che possono derivare dall'applicazione delle leggi sul segreto bancario.
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Prourn:nir:stato:legge:2009-08-03;116#art-c-40